La materia va analizzata in punta di diritto. Perché si annida in un gioco di rimandi a leggi e a correzioni del testo inizialmente licenziato il motivo per cui alcuni tra i big siano stati esclusi dall’assegnazione dei seggi alla Regione, nonostante abbiano raggranellato voti a magliaia. Ballando sulla soglia del 4 per cento che avrebbe consegnato, da testo di legge, lo scranno al palazzo di via Gentile.
Non è andata così, ad esempio, a Nichi Vendola, capolista di Avs, catalizzatore di quasi 10mila preferenze – 9.698, per la precisione – sui 54mila voti di Avs. Numeri che a una lettura superficiale sarebbero stati bastevoli a raggiungere la soglia di sbarramento del 4 per cento. E che invece consegnano una percentuale lievemente inferiore – del 3,86 – testo di legge alla mano: perché, qui il fulcro, i voti della lista devono essere rapportati non ai voti complessivi conseguiti da tutte le liste, bensì al totale dei voti conseguiti dai candidati presidente.
Il nodo è stato sciolto dai giudici amministrativi – prima il Tar e, in seconda battuta, il Consiglio di Stato – in un precedente della tornata elettorale del 2020. In quel caso, a nutrire il dubbio sui conteggi effettuati dall’ufficio elettorale erano stati dei rappresentanti del gruppo di liste "Senso Civico – Un nuovo Ulivo per la Puglia". Secondo i calcoli dei ricorrenti, il gruppo di liste (che aveva totalizzato 69.699 voti) avrebbe ottenuto una percentuale del 4,16, sufficiente a scavallare la soglia di sbarramento, e non – come attestato dall’ufficio elettorale – del 3,76 per cento, che li tagliava fuori dalla ripartizione dei seggi. In questa occasione, il Tar, con il sigillo del Consiglio di Stato, nel respingere il ricorso, fa esplicito riferimento alla norma regionale così’ come novellata nel 2015. E afferma che l’ufficio centrale regionale “determina le percentuali delle cifre elettorali di ciascun gruppo collegato in coalizione, di ciascuna coalizione di gruppi e dei singoli gruppi non collegati ad altri rapportando la cifra elettorale da ciascuno conseguita al totale dei voti validi conseguiti nella regione (…)" determinandoli in rapporto alla somma delle "cifre elettorali conseguite da ciascun candidato presidente in tutte le circoscrizioni”.












