«Il legislatore regionale pugliese ha inteso, con tutta evidenza, attribuire alla soglia di sbarramento il compito di ammettere al riparto dei seggi solo liste dotate di rappresentatività complessiva superiore al 4% del totale dei voti validi, non già del totale dei voti espressi per le sole liste». E’ per questo che ieri sera 21 maggio alle 23 il Tar di Bari, come ovvio, ha respinto gli ultimi sei ricorsi presentati contro l’esito delle elezioni regionali del novembre 2025, cinque dei quali vertevano sulla soglia di sbarramento che ha lasciato fuori dal Consiglio le liste dei vendoliani di Avs e dei Popolari dell'ex assessore Gianni Stea.

I giudici amministrativi (Terza sezione, presidente Vincenzo Blanda) hanno spiegato il concetto con estrema chiarezza, ribadendo che per entrare in Consiglio regionale bisogna prendere i voti necessari in base alla legge elettorale, e non – in sostanza – presentarsi davanti al Tar per (provare a) manomettere le norme. Un concetto per il quale non servivano i giudici, ma bastava uno studente di giurisprudenza al primo anno: Il testo della legge elettorale – è detto nel provvedimento del relatore Lorenzo Ieva - «va preso alla lettera, senza pretendere di poter inferire correttivi giuridici ispirati ad una presunta alternativa ratio o a dimensioni, che più verosimilmente conducono a scelte, che condividono alternative impostazioni politologiche, non accoglibili sul terreno (più ristretto) della giurisdizione, che ha il compito esclusivo di vagliare, se compulsata da un ricorso, nella peculiare materia della legge elettorale, profili d’illegittimità chiari e immediatamente percepibili e giammai opinabili inopportunità della legge e/o della concreta attività amministrativa posta in essere dai competenti organi, ai fini della proclamazione degli eletti». Concetto cristallino, e nonostante questo – con grande senso delle istituzioni – i giudici amministrativi hanno deciso di non condannare alle spese i ricorrenti.