MESTRE (VENEZIA) - Il licenziamento di cui è stata vittima è illegittimo e va annullato, con la conseguente reintegrazione della dipendente nel posto di lavoro e la condanna dell'azienda al pagamento della prevista indennità risarcitoria, pari allo stipendio mensile moltiplicato per tutto il periodo compreso tra il licenziamento e il ritorno al lavoro.

Il Tribunale di Venezia ha accolto il ricorso presentato dall'avvocato Erica Mussato per conto della ex responsabile amministrativa di una società che si occupa di formazione professionale, licenziata nel novembre del 2023. La giudice Chiara Coppetta Calzavara ha anche riconosciuto «lo svuotamento parziale delle mansioni» della dipendente, verificatasi a partire dal gennaio del 2023: demansionamento in relazione al quale l'azienda è stata condannata a risarcire la lavoratrice versandole il 10 per cento della retribuzione percepita dal gennaio 2023 fino al momento del licenziamento.

Per finire, il datore di lavoro dovrà versare alla dipendente anche 12.420 euro, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla compromissione della sua stabilità psico-fisica, provocata dal demansionamento e da condotte vessatorie subite prima del licenziamento che crearono ansia e agitazione nella lavoratrice, costretta a rivolgersi alle cure del Centro di salute mentale.