LIDO (VENEZIA) - Aveva iniziato a lavorare una settimana prima rispetto alla data indicata nel contratto che l'azienda le fece sottoscrivere: dunque è da considerarsi nullo il termine indicato in relazione al periodo di prova e, di conseguenza anche il licenziamento che le fu successivamente comunicato con la motivazione del mancato superamento del periodo di prova.

Il Tribunale di Venezia ha accolto il ricorso presentato dall'avvocato Emanuele Carniello per conto di una ragazza assunta nel marzo del 2024 quale addetta alla sala colazioni dell'Hotel Ausonia Hungaria del Lido di Venezia, condannando il datore di lavoro a reintegrare in servizio la dipendente, nonché a versarle una indennità risarcitoria nella misura di 12 mensilità (per un ammontare complessivo superiore ai 20mila euro) oltre ai contributi previdenziali ed assistenziali fino alla reintegra.

Il datore di lavoro, assistito dall'avvocato Pierpaolo Favaron, ha cercato di dimostrare la legittimità del suo operato e del licenziamento comunicato oralmente alla dipendente il 5 aprile del 2025, ma la giudice Anna Menegazzo è giunta a diverse conclusioni.

Nel corso della causa le due parti hanno indicato date diverse in merito sia all'inizio dell'attività lavorativa, sia alla firma del contratto e la giudice ha accertato che l'azienda ha effettuato varie comunicazioni al Centro per l'Impiego relativamente alla data di formale assunzione rettificando iniziali indicazioni, anche dopo la cessazione del rapporto.