CAVARZERE - È stata licenziata per aver superato il numero massimo di giorni di malattia consentiti, ma per il tribunale di Venezia il provvedimento assunto dal datore di lavoro è illegittimo e discriminatorio in quanto le assenze della dipendente erano riconducibili al riacutizzarsi di una ben conosciuta condizione di disabilità certificata e dunque non computabili per calcolare il massimo delle possibili assenze.
È con questa motivazione che la giudice Chiara Coppetta Calzavara ha accolto il ricorso presentato da un'operatrice socio sanitaria in servizio in una struttura di Cavarzere annullando il suo licenziamento e condannando la cooperativa per cui lavora a reintegrarla in servizio e a versarle il dovuto risarcimento, pari allo stipendio mensile maturato dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra.
Il provvedimento di licenziamento risale all'agosto del 2022. L'operatrice sanitaria era dipendente della cooperativa sociale dal 2011 e, inizialmente aveva prestato servizio in una struttura di Adria, per poi essere trasferita a Cavarzere. Fin dal 2020 il medico competente le aveva confermato l'idoneità al lavoro, ma con alcune prescrizioni e limitazioni, indicando in particolare che non avrebbe potuto svolgere attività in solitaria, né con utenti che necessitano di essere sollevati completamente, per evitare sforzi non compatibili con la sua disabilità.







