La Corte di cassazione, con l’ordinanza 22593/2025, ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Napoli che aveva ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare di un lavoratore il quale, dopo aver fatto ingresso nel parcheggio aziendale a bordo di un veicolo condotto da una terza persona, è sceso da quest’ultimo e ha sputato sopra all’automobile di un collega e sferrato un calcio allo specchietto anteriore sinistro, staccandolo e portandolo con sé.
Il giudice di primo grado ha optato per una sanzione conservativa, ritenendo che il fatto rientrasse nella clausola generale, prevista dall’articolo 53, lettera h, del Ccnl dell’industria gomma-plastica, secondo cui è punibile con la multa o la sospensione il lavoratore che «in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all’igiene». La Corte d’appello ha, invece, ritenuto che la condotta del dipendente rientrasse tra le «gravi infrazioni alla disciplina» per le quali il codice disciplinare (all’articolo 54, comma 1) prevede la sanzione espulsiva, tenuto anche conto che la condotta era contrastante «con regole di portata più ampia ovvero con le comuni, generali e basilari regole di convivenza civile, con la morale e l’etica».








