A cura di Marta Filadoro, avvocato dello studio legale Trifirò & Partners MILANO – Con la recente pronuncia n. 853/25 datata 28 ottobre 2025, la Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore per giusta causa, intimato a seguito di un violento diverbio avvenuto tra il ricorrente e un collega, prima con scambio di insulti e poi degenerato in vie di fatto (manate, schiaffi e spinte). Detta aggressione avveniva negli spogliatoi del magazzino in cui gli stessi operavano.

Assenza dal lavoro: quando è “ingiustificata” e può scattare il licenziamento. Tutte le regole

I giudici milanesi hanno riportato, tra l’altro, la sentenza del Tribunale laddove era stato precisato che anche quando il comportamento contestato corrisponda astrattamente alla fattispecie prevista dal Ccnl (nel caso di specie, “diverbio litigioso seguito da vie di fatto, in servizio fra dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell'attività aziendale"), deve essere in ogni caso effettuato “un accertamento in concreto sulla reale entità e gravità del comportamento addebitato al dipendente nonché del rapporto di proporzionalità tra sanzione e infrazione”.