Il licenziamento è giustificato quando il lavoratore ha commesso reati che «recano disvalore morale alla sua persona», anche se si tratta di reati commessi al di fuori del lavoro. Lo stabilisce la Cassazione riguardo al caso di un ultras di Catania condannato a 8 mesi per «oltraggio alle forze di polizia di stato e istigazione a commettere delitti di resistenza e delitti contro la persona», nonché «per avere offeso con più azioni anche in tempi diversi l’onore e il prestigio di un pubblico ufficiale». L’uomo, che lavorava in un’azienda come operaio, era stato licenziato dopo che la sua condanna era diventata definitiva per «un’azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che ha leso la sua figura morale», e aveva fatto causa al datore di lavoro, perdendo. Aveva quindi impugnato il licenziamento davanti alla Corte di appello di Catania, che però aveva dato ragione al giudice di primo grado.

Di qui il suo ricorso in Cassazione, anche questo rigettato. I reati per i quali l’uomo era stato condannato sono stati giudicati «gravi oggettivamente e soggettivamente» sia per le «fattispecie incriminatrici violate» sia per «il concreto disvalore penale che deriva dalla natura delle persone offese (pubblica amministrazione, corpo di polizia, pubblico ufficiale) e dei beni giuridici tutelati (dignità e prestigio del corpo di polizia e del singolo pubblico ufficiale)». Ma la gravità deriva anche «dalla reiterazione delle condotte nel tempo, quasi due anni» e «per il contesto in cui i fatti si sono svolti, quello delle tifoserie calcistiche, che anche il giudice penale definisce particolarmente aggressivo». Si tratta di reati, sottolineano i giudici «che sono stati commessi con l’utilizzo di frasi gravemente ingiuriose e in alcuni casi con frasi che istigavano alla violenza (“sbirri a morte”, “meglio mille sbirri uccisi che un ultras diffidato”)». Per tutti questi motivi il licenziamento è «pienamente giustificato, anche se si tratta di reati commessi al di fuori dell’attività lavorativa, poiché è innegabile la compromissione dell’elemento fiduciario che connota fortemente il rapporto di lavoro, essendo fondatamente venuta meno nel datore di lavoro la fiducia che egli deve poter riporre nel suo dipendente», che in questo caso invece «si è reso responsabile di gravi fatti di negazione di valori etici e morali e lesivi di interessi meritevoli di tutela penale, come tali idonei a pregiudicare la statura morale del lavoratore».