Caro direttore,alla vigilia della discussione alla Camera dei deputati della proposta di legge sul contrasto all’antisemitismo, approvata dal Senato il 4 marzo scorso, si è riaccesa la polemica contro l’iniziativa. Si teme che il testo possa comprimere la libertà di espressione e la libertà accademica.A me pare che questo allarme derivi dalla mancata conoscenza del testo in discussione e dalla mancata considerazione della sua genesi. A seguito della risoluzione del Parlamento europeo contro l’antisemitismo del 1° giugno 2017 (2017/2692-RSP), il Consiglio dell’Unione europea (6 dicembre 2018) ha invitato gli Stati membri «ad adottare e attuare una strategia globale per prevenire e contrastare tutte le forme di antisemitismo», utilizzando come criterio la «definizione operativa di antisemitismo» adottata il 26 maggio 2016 dall’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (IHRA). Il governo italiano già nel 2020 ha iniziato ad adeguarsi, recependo la dichiarazione IHRA con una delibera del Consiglio dei Ministri: una dichiarazione che, dunque, è già presente nel nostro ordinamento nella sua interezza, inclusi gli indicatori, che ne costituiscono parte integrante.
Il ddl in discussione non fa che continuare nella medesima direzione. In alcune forze politiche (poste, cosa singolare, agli estremi di schieramenti opposti) suscitano preoccupazione gli indicatori che fungono da spia di potenziali atteggiamenti antisemiti (come negare al popolo ebraico il diritto all’autodeterminazione e quindi auspicare la fine dello Stato di Israele, o ritenere gli ebrei responsabili per le azioni del governo di Israele). Anche qui, l’allarme non ha ragion d’essere. Non solo la definizione esplicitamente afferma che la critica al governo israeliano non rientra nella nozione, ma nessun articolo del disegno di legge prevede pene o misure di polizia.












