Il figlio era già maggiorenne ma ancora a carico della famiglia. Per la Cassazione il padre deve contribuire alle spese scolastiche anche se non era stato consultato

Se un genitore iscrive il figlio a una scuola privata senza avvisare l’ex coniuge, quest’ultimo può essere chiamato comunque a contribuire alle spese. Non è, infatti, necessario che ci sia stato un accordo preventivo tra i due ex coniugi. A stabilirlo è la Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso di un padre contro la decisione della Corte d’Appello di Messina.

Il ricorso del padre

La storia riguarda una coppia separata da tempo. La madre, con il figlio ancora a carico, aveva pagato alcune cure odontoiatriche e la retta di un istituto scolastico privato. Prima di affrontare quelle spese non aveva consultato l’ex marito, che per questo si era rifiutato di rimborsarle la quota di sua competenza. Secondo l’uomo, la scelta unilaterale della madre violava il principio di bigenitorialità e impediva di considerare ripetibili quelle somme. Per questo, il padre ha fatto ricorso in Cassazione contro la decisione della Corte d’Appello.

Quando serve chiedere il consenso all’ex coniuge