Merita un risarcimento di oltre 156mila euro il padre a cui viene impedito per tanti anni di esercitare il diritto-dovere alla genitorialità. È una sentenza storica quella con cui la Corte d’appello di Roma, intervenuta su mandato della Cassazione, ha condannato una madre a risarcire l’ex marito per il danno arrecatogli impendendo a lungo di «mantenere, educare, istruire ed assistere moralmente il figlio». Comportamenti che, a parere dei giudici, non solo costituiscono una violazione del codice civile (art. 709 ter) secondo cui va punito un genitore che impedisce all’altro di esprimere in concreto il proprio ruolo paterno o materno, ma rappresentano un “illecito endofamiliare”, che si realizza cioè all’interno della famiglia, e quindi va sanzionato. Sullo sfondo si riapre la questione dell’alienazione parentale che tante polemiche ha suscitato negli ultimi vent’anni. Il decreto dei giudici d’appello, pur confermando una precedente sentenza della Cassazione, tra l’altro relativa alla stessa vicenda, in cui la cosiddetta sindrome veniva etichettata come “pseudoscientifica”, ammette che esistono «condotte genitoriali inadempienti ai diritti di genitorialità dell’altro genitore». La sindrome non esiste, i comportamenti alienanti nei confronti dei figli sì. Altro punto importante sottolineato dai giudici quello della bigenitorialità, il diritto-dovere di educare in due, che non può mai essere messo in discussione dai comportamenti oppositivi dell’uno o dell’altro genitore.La decisione risale al gennaio scorso ma i contenuti sono stati resi noti ieri. Al centro della sentenza il lungo confronto giudiziario di due ex coniugi romani, Laura Massaro e Giuseppe Apadula, per l’affidamento esclusivo del figlio, oggi sedicenne. Quando i due decidono di separarsi il piccolo ha tre anni. Da allora la conflittualità coniugale è diventata un contenzioso giudiziario, con decine di denunce da una parte e dall’altra e altrettante sentenze nei diversi gradi di giudizio. Impossibile riassumere tutto quanto successo. Va solo ricordato che nell’agosto 2025 la Corte europea per i diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per aver violato il rispetto alla vita familiare in relazione alla lunga battaglia giudiziaria intrapresa da Apadula per vedere il figlio (dal 2016 c’è riuscito solo per quattro ore). Nel 2019 il Tribunale per i minorenni di Roma decide per il collocamento del bambino presso il padre. Provvedimento mai eseguito. Nel 2021 la madre veniva dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale ma anche questo giudicato, a causa della sua strenua opposizione – per nove mesi si è trincerata in casa - non ha potuto essere eseguito ed il figlio, ha continuato a vivere con lei. Scelta riconosciuta poi dalla Corte d’appello nel 2023 che ha concesso il collocamento presso la madre ma ha affidato il ragazzo ai servizi sociali oltre a imporre una serie di altri obblighi, tra cui quello di monitorare l’evoluzione psico-fisica del ragazzo con colloqui periodici con la scuola e con l’ospedale Bambin Gesù.Indicazioni che non sono però servite per favorire il recupero del rapporto tra padre e figlio. Da qui la decisione di Apadula di ricorrere in Cassazione. Nel settembre del 2024 i giudici della Suprema Corte hanno confermato «l’atteggiamento ostruzionistico della madre ed il condizionamento al corretto svolgimento delle modalità di visita del padre, nonché il disagio, le sofferenze ed i conflitti derivati al minore da tale atteggiamento». Non solo, la Cassazione ha accertato «in modo incontrovertibile» la violazione del principio di bigenitorialità e ha affidato alla Corte d’appello il compito di esaminare la richiesta di risarcimento prevista, come detto, dall’articolo 709 ter del Codice civile che punisce le inadempienze di un coniuge verso l’altro e nei confronti dei figli. Ora, si spiega nella sentenza, non si tratta di imporre a un ragazzo di sedici anni la presenza di un padre che non vuole vedere. Questa delicata opera di ricucitura, semmai potrà essere realizzata, è affidata alla sensibilità e alla pazienza dell’uomo, non certo a un provvedimento giudiziario. Ma come può essere calcolato il danno subìto dal padre che, per l’opposizione dell’ex coniuge e per l’inefficacia degli interventi di esecuzione dei provvedimenti (oltre a una fortissima ingerenza politica e mediatica) non è mai stato messo nelle condizioni di realizzare il suo diritto-dovere alla genitorialità? I giudici d’appello, come si legge nella sentenza, hanno fatto ricorso a una tabella realizzata dall’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano e, con le opportune compensazioni, sono arrivati alla cifra di 156.440 euro, più altri 20mila euro circa tra spese accessorie e legali che ora la donna dovrà versare. «Questo provvedimento segna un solco importante in punto di diritto sia perché sancisce il diritto di un genitore di continuare ad essere tale sul piano formale e sostanziale, sia per logica sottesa alla quantificazione del danno da privazione genitoriale e soprattutto per il messaggio forte che l’Autorità Giudiziaria vuole dare a chi ostacola un rapporto, nato felice e sano, sino a renderlo sterile e lontano - osserva l’avvocato Mirella Zagaria, legale di Giuseppe Apadula – ma in questo caso è un riconoscimento solo economico. Nessuno potrà restituire a un padre tutti i momenti, le parole, le emozioni non vissute accanto a un figlio, con il passaggio dall’infanzia all’adolescenza immaginato solo a distanza. Come è irreversibile il danno sopportato dal figlio per l’assenza del padre, anche se oggi il ragazzo non vuole più vederlo».Perché si è determinata questa volontà? Quali i motivi che hanno spinto il ragazzo a chiudere le porte al genitore? A questo proposito il decreto della Corte d’appello di Roma è di grande significato anche, come detto, per il nuovo affondo sul problema dell’alienazione parentale, che è un po’ il nocciolo di tutta la questione. Non si tratta di riprendere l’inutile discussione sull’esistenza o meno di una sindrome specifica, ma di riconoscere, come fanno i giudici, che esistono comportamenti da parte di un genitore, quasi sempre quello che un tempo veniva definito collocatario, finalizzati ad ostacolare i rapporti con il genitore che invece vive lontano. Un fuoco di sbarramento che, in assenza di motivi gravi e fondati – abusi, maltrattamenti, violenze – va spento con tutti i mezzi a disposizione se vogliamo dare un significato non contraddittorio all’obiettivo di tutelare non solo il “supremo interesse” del minore, ma anche quello del genitore più fragile che non vuole rinunciare al proprio ruolo.
Alienazione parentale, la svolta in una sentenza: va risarcito il genitore escluso dalla vita del figlio
La Corte d'appello di Roma condanna una madre a versare oltre 156mila euro all'ex marito: per i giudici impedire per anni il rapporto tra un figlio e l'altro genitore costituisce un illecito che viola il principio di bigenitorialità









