Coniugi separati e spese per i figli, arriva dalla Cassazione un’ordinanza (23946/2026) che definisce le modalità di ripartizione, spesso argomento di ulteriori conflitti.Secondo gli Ermellini non è sempre necessario l’accordo preventivo fra i coniugi per le spese straordinarie, laddove non sono di per sé prevedibili e quindi non rientrano nel mantenimento mensile prefissato (e calibrato su condizioni di normalità) me nel contempo sono sicuramente rispondenti al preminente interesse del figlio non ancora autonomo economicamente.
Insomma, l’interesse del figlio viene prima dell’accordo fra i genitori sulle spese.Con questa argomentazione il collegio della prima sezione (presidente Laura Tricomi, consiglieri Alberto Pazzi, Maura Caprioli, Rita Elvira Anna Russo ed Eleonora Reggiani) ha confermato un decreto ingiuntivo da 6.281 euro che una moglie separata aveva ottenuto dal tribunale per ottenere dal marito la metà delle spese sostenute per il figlio e riguardanti cure odontoiatriche e rette scolastiche presso un istituto privato. L’opposizione proposta dal padre era stata già respinta prima dal tribunale poi dalla corte d’appello. Dopo la pronuncia della Suprema Corte il provvedimento diventa definitivo, con l’aggravio delle ulteriori spese di giudizio a carico dell’opponente.Secondo la Cassazione sul tema delle spese straordinarie “il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie)”.Il preventivo accordo, prosegue il provvedimento, riguarda “solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole, fermo restando che, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare”.Si tratta di un principio destinato a fare giurisprudenza, perché conferisce priorità all’interesse del figlio superando i paletti dell’assegno di separazione, dietro al quale spesso i coniugi separati si trinceravano per non corrispondere ulteriori spese, salvo apposito giudizio in tribunale. Che adesso non sarà necessario: se ad esempio il figlio di una coppia separata andrà all’Università fuori sede, rette e canone di locazione andranno ripartiti fra i genitori in modo automatico, senza necessità di attivare ulteriori giudizi per ottenere l’autorizzazione del tribunale ad un surplus rispetto all’assegno di separazione






