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Il fondo patrimoniale è senza ombra di dubbio uno degli strumenti di protezione patrimoniale più utilizzato dalle famiglie italiane. Sicuramente sopravvalutato nella sua concreta efficacia protettiva, per evidenti limiti di natura soggettiva e oggettiva oltre che temporale, può, comunque, essere utilizzato se pienamente consapevoli di tali limiti. Aspetto importante è rappresentato dall'ampia casistica giurisprudenziale, sicuramente utile per inquadrare correttamente il perimetro giuridico dello strumento.

Da ultimo, con sentenza numero 24595 del 10 agosto 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata al alcuni aspetti peculiari del fondo patrimoniale e, in particolare, sulle nozioni di «famiglia» e di «bisogni della famiglia».

Il ricorso è stato presentato avverso la pronuncia della Corte d'Appello di Milano con cui era stata confermata la decisione di primo grado, resa nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione proposta da un soggetto che aveva visto pignorati alcuni beni conferiti in un fondo patrimoniale. La vicenda traeva origine dal pignoramento di immobili di proprietà di una persona fisica, facenti parte di un fondo patrimoniale, costituito con la moglie. Il debito azionato, invece, nasceva dalla fideiussione prestata da tale soggetto in favore di una srl, della quale i figli ultracinquantenni dello stesso detenevano le quote. I giudici hanno confermato il riconoscimento dell'opponibilità del fondo patrimoniale al creditore del soggetto che aveva costituito il fondo in quanto il credito non poteva ricondursi ai bisogni della famiglia e, quindi, non poteva essere ricompreso nel perimetro del fondo patrimoniale stesso. Con l'occasione del suddetto ricorso, presentato dal creditore, gli Ermellini ribadiscono i confini di due nozioni fondamentali riconnesse all'istituto del fondo patrimoniale, quale quella di «famiglia» e di «bisogni della famiglia». In merito alla prima nozione, il ricorrente ha denunciato una violazione e falsa applicazione ex art. 360 n.3 cpc dell'art. 170 cc, in quanto ricondotta al concetto di «famiglia nucleare». La Cassazione ha anche precisato che il fondo patrimoniale serve a tutelare i bisogni della famiglia e che l'art. 170 del cc si pone tra la responsabilità patrimoniale universale ex art. 2740 del cc e la tutela costituzionale della famiglia ex art. 29 della Costituzione. In ragione dell'effetto segregativo del fondo, da cui deriva l'esclusione dell'esecuzione sui beni che ne fanno parte - salvo che in forza di crediti connessi ai bisogni della famiglia - a tale ultima nozione non può essere data una lettura estensiva. La famiglia, infatti, secondo la Cassazione deve essere intesa in senso stretto, quale composta dai coniugi e dai figli, anche maggiorenni, a carico dei genitori e non autonomi patrimonialmente; restano esclusi, quindi, come nel caso de quo, i figli economicamente autosufficienti, per i quali non sussiste più alcun obbligo di mantenimento. In riferimento ai «bisogni della famiglia», invece, i giudici hanno dato una lettura di più ampio respiro, ricomprendendo non solo le necessità essenziali di sostentamento, ma anche le esigenze derivanti dai bisogni relativi allo sviluppo della famiglia stessa, oltre che al potenziamento della capacità lavorativa. Occorre quindi sottolineare che un debito contratto in funzione di un'attività di impresa non possa escludersi dal perimetro dei «bisogni della famiglia», purché l'obbligazione sia stata contratta per il soddisfacimento degli stessi.