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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19114 del 11 giugno, ha ribadito che, in tema di divisione ereditaria, la qualificazione delle attribuzioni patrimoniali effettuate in favore di un coerede come donazioni dirette o obnuziali, chiede necessariamente il rispetto della forma scritta. In difetto di tale formalità, le stesse devono essere qualificate come donazioni indirette. Nel caso di specie, a seguito del decesso di H.H., si apriva la successione testamentaria in forza della quale ai figli C.C., E.E. e D.D. veniva attribuita la sola quota di riserva, mentre ad A.A., oltre alla quota di legittima, anche la quota di disponibile. I coeredi agivano in giudizio per ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria, chiedendo la ricostruzione del patrimonio relitto dal de cuius, tenendo conto anche delle donazioni effettuate in vita dal defunto. Tra queste, oggetto del contendere erano due elargizioni effettuate in favore del figlio C.C., entrambe menzionate nel testamento: la prima per lire 4.500.000 «in occasione del matrimonio per l'acquisto della casa» e la seconda per lire 2.176.000,00 destinata all'acquisto di un'autovettura. Tali elargizioni erano qualificate dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria come donazioni obnuziali.È proprio su tale qualificazione che si incentra il giudizio della Corte di Cassazione che, sovvertendo la qualificazione accolta dalla Corte d'Appello, afferma che tali elargizioni debbano essere considerate «ai fini della loro rilevanza per la ricostituzione, e con quali modalità, del patrimonio ereditario e della individuazione dell'entità economica della quota di legittima, nonché ai fini delle modalità di imputazione alla quota del beneficiato, anche tenendo conto del disposto degli articoli 741 e 809 c.c.». In particolare, la Suprema Corte osserva che, poiché le donazioni effettuate in favore di C.C. difettavano del requisito della forma scritta, queste non potevano essere qualificate come obnuziali. Al più dovevano essere ricondotte alla categoria delle donazioni indirette e, come tali, soggette a collazione.Ebbene, per pervenire a tale conclusione, la Suprema Corte si sofferma anzitutto sul contenuto dell'istituto della collazione, evidenziando come l'obbligo, gravante sugli eredi, di conferire i beni donati dal de cuius sorga automaticamente a seguito della proposizione della domanda di divisione ereditaria. Pertanto non è richiesta un'espressa domanda in tal senso, essendo sufficiente che il condividente deduca l'esistenza di determinati beni quali oggetto di precedenti donazioni.Da ultimo, la Corte osserva che, con riferimento alle donazioni indirette, la domanda di previo accertamento della loro esistenza è pregiudiziale all'obbligo di collazione. Nel caso di specie, tale presupposto risulta soddisfatto poiché le dazioni di denaro sono state richiamate dal de cuius nel corpo del testamento. Ancora una volta, quindi, torna in evidenza la necessità di pianificare attentamente tutte le attribuzioni patrimoniali effettuate in vita per valutare in maniera preventiva il loro impatto in sede successoria.






