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Attenzione agli effetti delle operazioni di investimento poste in essere ad estremo ridosso del momento del decesso, soprattutto se riguardano investimenti «esenti» ai fini dell'imposta sulle successioni. Importante (e corretto) chiarimento arriva con la risposta a interpello n. 131 del 25 giugno dell'Agenzia delle Entrate, con cui viene stabilito un principio fondamentale ai fini della determinazione della base imponibile dell'attivo ereditario per il calcolo dell'imposta di successione: devono essere considerate le somme giacenti sul conto corrente del de cuius al momento del decesso. Ne consegue che, qualora quest'ultimo abbia acquistato titoli di Stato prima della morte, assume rilievo il saldo risultante alla data del perfezionamento dell'acquisto del titolo (data di esecuzione), non rilevando invece che la contabilizzazione da parte della banca sia avvenuta successivamente (data di valuta).
Nel caso di specie Tizia decedeva alle 22 del 22 aprile 2025. Nella medesima giornata alle 9.34 l'istituto di credito con cui de cuius intratteneva il conto corrente aveva eseguito un ordine di acquisto di un Bot. Operazione che era stata contabilizzata in data 24 aprile 2025.







