Non basta un click sul portale della banca o una firma su un modulo di bonifico per rendere valida una donazione di cifre importanti, anche se rivolta ai figli. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23868 del 26 agosto 2025, ha ribadito un principio fondamentale: quando il passaggio di denaro non è di “modico valore”, l’intervento del notaio è obbligatorio. In mancanza dell’atto pubblico, l'operazione è nulla e i soldi vanno restituiti.
La vicenda, come spiega il sito di consulenza legale Brocardi.it, nasce da una disputa ereditaria a Milano. Un erede ha citato in giudizio una donna che, utilizzando una delega bancaria, aveva prelevato 100.000 euro dal conto di due coniugi defunti. La difesa sosteneva si trattasse di una donazione (liberalità) espressamente voluta dai titolari. Tuttavia, i giudici hanno stabilito che un'operazione bancaria è un mero strumento tecnico: la banca esegue un ordine, ma non “sana” l'assenza di un contratto legale a monte. Il punto focale della decisione riguarda la natura del trasferimento. La Cassazione ha escluso che il giroconto di titoli o grandi somme possa essere considerato una “donazione indiretta”. Si tratta invece di una donazione tipica che, per essere valida, deve rispettare l'articolo 782 del Codice Civile. Questo impone la forma solenne dell'atto pubblico davanti a un notaio, a meno che l'importo non sia irrisorio rispetto al patrimonio del donante. Quando si può evitare il notaio? Solo per le donazioni di modico valore. La legge non fissa una cifra esatta, ma usa un criterio relativo: la somma deve essere valutata in base alle condizioni economiche di chi dona. Se il trasferimento incide in modo significativo sulle finanze del donante, l’atto pubblico diventa indispensabile. Nel caso in esame, 100.000 euro sono stati giudicati una cifra tutt'altro che modica, rendendo nullo il passaggio di proprietà.







