Stai utilizzando Internet Eplorer: è un browser molto vecchio, non sicuro, e non più supportato neanche da Microsoft stessa, che l'ha creato.

Per favore utilizza un browser moderno come Edge, Firefox, Chrome o uno qualunque degli altri a disposizione gratuitamente.

Ci sono dei casi in cui senza l’atto pubblico l’operazione di trasferimento viene annullata, ecco quando ciò accade

Il trasferimento di denaro o di titoli a un erede, anche nel caso in cui sia stato regolarmente effettuato tramite adeguati strumenti bancari, rischia di essere annullato qualora manchi l’atto pubblico firmato dal notaio: ciò non si verifica in ogni circostanza, ma esclusivamente quando si fa riferimento a somme di una certa rilevanza, fermo restando che per valutare questo parametro si effettua una proporzione tra la quota devoluta e l’effettivo patrimonio del donante. A chiarire questo punto, creando un solco importante tra la donazione diretta e quella indiretta e definendo le circostanze nelle quali si rischia di dover restituire quanto ricevuto è la sentenza 23868 (26 agosto 2025) della Corte di Cassazione.

Il caso su cui si sono pronunciati gli Ermellini deriva da una causa inerente l’eredità di due coniugi defunti, risultati titolari di un conto corrente cointestato, intentata dall’erede universale nei riguardi di altri coeredi e nello specifico di una donna: quest’ultima, secondo la testimonianza del denunciante, si era indebitamente appropriata della somma di 100mila euro, prelevandola tramite delega bancaria direttamente dal deposito intestato ai de cuius. Tale trasferimento, stando invece a quanto dichiarato dalla convenuta in tribunale, altro non era che la concretizzazione di una volontà espressa dai titolari del conto ed era da considerare una donazione assolutamente lecita.