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Se il congiunto che ha promesso di rendere la cifra ottenuta si tira indietro, s’innesca un meccanismo che prevede l’onere della prova per il creditore
Cosa accade nel caso in cui un cittadino trasferisce tramite bonifico una somma di denaro in prestito a un parente in difficoltà economiche con la promessa di ottenere la restituzione della quota e quest’ultimo alla fine viene meno al suo impegno? È sufficiente la ricevuta come prova per avere indietro la cifra pattuita?
Quando si parla di vincoli di parentela la situazione diventa un po’ più complessa, dal momento che c’è una sottile ma non trascurabile linea di demarcazione tra prestito in senso stretto e solidarietà familiare, per la quale può decadere il vincolo del rimborso. Secondo il principio sancito nell’articolo 2740 del Codice Civile, "Responsabilità patrimoniale”, il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri, costituendo la cosiddetta "garanzia generica" a tutela del creditore. Per quanto da ciò si possa evincere che un debito sia da ritenere tale in ogni ambito, tuttavia, nella giurisprudenza subentra il principio di solidarietà familiare, per il quale eventuali spese o somme elargite tra congiunti si presumono spesso liberalità (regali) o aiuti volti a sostenere le esigenze della famiglia, e non prestiti. Pertanto, non c'è obbligo di restituzione se non si prova il contrario: in mancanza di prove concrete di un accordo il giudice valuta l’esborso come regalo.






