La donazione di beni mobili e immobili non è più limitata dalla tradizionale considerazione (derivata da norme che erano contenute nel Codice civile fin dal 1942) secondo cui a una donazione conseguiva una notevole limitazione nella successiva vendita dei beni donati. Nessuno li comprava volentieri e le banche non li accettavano come oggetto di ipoteca perché avrebbero potuto essere coinvolti nella lite che gli eredi del donante – lamentando la lesione della propria quota di legittima – avrebbero potuto promuovere contro il donatario.

Forse anche per questo negli ultimi anni in Italia gli atti traslativi a titolo gratuito sono sempre stati sotto quota 300mila, con un lieve calo a 270mila nel 2023. In quest’ultimo anno, le donazioni della piena proprietà sono state circa 121mila, a cui si aggiungono 36.600 trasferimenti gratuiti della nuda proprietà; il resto si divide tra denaro e altri atti gratuiti (la fonte sono le registrazioni telematiche rilevate dalle Finanze).

Ora il quadro cambia. L’articolo 44 della legge 182/2025 ha abolito la cosiddetta azione di restituzione, vale a dire l’azione che poteva subire chiunque avesse acquistato dal donatario il bene che gli era stato donato. L’azione poteva essere promossa da un erede del donante/de cuius (che fosse un suo legittimario: in sostanza, il coniuge e i figli del donante) per recuperare il bene donato, qualora la donazione avesse provocato la lesione della quota di legittima dell’erede legittimario.