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Ultimo aggiornamento: 8:06

Per lungo tempo l’acquisto di un immobile proveniente da una donazione è stata un’operazione problematica: il rischio a cui si poteva andare incontro era di dover restituire la casa a un erede che era stato leso nella sua quota legittima di eredità. Utilizziamo il passato perché a modificare le regole del gioco è stata la legge 182 del 2025, il decreto Semplificazioni, il cui articolo 44 ha sostanzialmente riscritto le regole della circolazione degli immobili che provengono da una donazione. Oggi come oggi, chi dovesse acquistare una casa dal donatario (il beneficiario della donazione) non rischia più di vedersi sottratto il bene: gli eventuali legittimari lesi possono chiedere esclusivamente una compensazione in denaro e non la restituzione fisica.

Diciamo tranquillamente che il sistema in vigore fino a non molto tempo fa creava non poca incertezza nel mercato immobiliare. Gli eredi legittimari, che sono stati esclusi o lesi nella legittima, avevano infatti la possibilità di agire in riduzione contro le donazioni eccedenti la quota disponibile, chiedendo la restituzione del bene donato. Ad essere coinvolto non era unicamente il donatario, ma anche gli eventuali terzi soggetti che avessero acquistato l’immobile. Il Codice civile – all’interno del previgente articolo 563 – permetteva al legittimario di chiedere la restituzione dell’immobile donato entro vent’anni dalla trascrizione della donazione. I limiti di tempo saltavano completamente nel caso in cui il coniuge o i parenti in linea retta del donante avessero deciso di notificare e trascrivere l’opposizione alla donazione. L’impatto poteva essere devastante sull’acquirente in buona fede, che poteva trovarsi nella situazione di dover restituire l’immobile, anche quando avesse ignorato completamente la donazione originaria. L’unica soluzione era quella di rivalersi sul donatario, che comunque sarebbe stato nullatenente perché risultava già incapiente nel momento in cui il legittimario aveva agito nei suoi confronti.