Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiFin dalla sua entrata in vigore il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, disciplinato dall'art. 1, co. 816-847, della legge n. 160/2019, ha determinato forti perplessità in ordine alla sua natura giuridica e tutta una serie di ulteriori problematiche applicative.

La definizione appropriata della sua natura giuridica è stata fornita dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 12225/2026, precisando che «la denominazione di una entrata non può ritenersi sufficiente ad inquadrarla o escluderla dalla giurisdizione del Giudice tributario”.

La natura tributaria della prestazione

La Corte giunge alle seguenti conclusioni: in primo luogo la prestazione introdotta dalla legge n. 160/2019 ha carattere di doverosità e determina una decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo, essendo il canone una prestazione patrimoniale imposta di natura coattiva e di derivazione diretta dalla legge. In secondo luogo è del tutto assente un rapporto sinallagmatico e la decurtazione non incide né modifica un rapporto di natura contrattuale: il canone è dovuto a prescindere da una controprestazione dell'ente impositore.