Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiIl giudice ordinario non ha alcuna competenza a decidere sulle controversie riguardanti il canone unico patrimoniale. La giurisdizione, dopo la pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione, spetta in via esclusiva al giudice tributario. Lo ha affermato il Tribunale ordinario di Bari, sezione civile, con ordinanza del 24 giugno 2026.

Per il Tribunale civile, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che ha sostituito e riunito in un'unica forma di prelievo la Tosap, l'imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni, il Cosap e altre entrate, ha natura fiscale, poiché “presenta tutti i caratteri indefettibili del tributo come individuati dalla giurisprudenza costituzionale”. Ciò comporta “quale corollario necessario, la devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario”.

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Nell’ordinanza viene richiamata la recente sentenza 12225/2026 delle Sezioni unite della Cassazione, che ha qualificato il canone unico, applicato dagli enti locali per l’occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari, un tributo. Quindi, le relative controversie sono soggette alla giurisdizione tributaria, ancorché il legislatore gli abbia riconosciuto una natura patrimoniale.