Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiSospeso l’avvocato che non paga lo stipendio alla segretaria. E che non solo viola che gli accordi di pagamento a rate del debito accumulato ma illude la dipendente mandando le contabili di bonifici mai accreditati sul conto della creditrice. Sussiste, dunque, l’illecito disciplinare per l’inadempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, che compromette l’immagine e il decoro della professione; non conta poi che il rapporto di lavoro della collaboratrice faccia capo allo studio legale nella cui amministrazione l’incolpato è subentrato al padre: pesano le transazioni firmate e non onorate e gli altri documenti, ciò che rende superfluo sentire la segretaria nel procedimento disciplinare. Così le Sezioni unite civili della Cassazione nell’ordinanza n. 24805 del 27/08/2026.
Gravità e reiterazione
Diventa definitiva lo stop di otto mesi nell’esercizio della professione inflitto all’incolpato, che accumula nei confronti della segretaria un debito per ventuno mensilità non pagate. Il professionista, poi, sottoscrive nel giro sei anni tre accordi di dilazione, tutti rimasti inadempiuti: prima una scrittura privata, poi un verbale di conciliazione all’ispettorato del lavoro e infine un accordo raggiunto con il legale della creditrice, una donna di origini romene, presso l’Ordine degli avvocati; il professionista, inoltre, viola l’ordine giudiziale di trattenuta del quinto dello stipendio disposto dal giudice dell’esecuzione, inviando alla lavoratrice contabili bancarie attestanti bonifici mai effettivamente giunti sul conto dell’interessata. Insomma: sulla sanzione pesano gravità e reiterazione della condotta, il dolo e la notorietà dell’incolpato nel Foro oltre che i precedenti disciplinari.






