Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiNon è configurabile il reato di omesse ritenute previdenziali se manca il pagamento delle retribuzioni. Invece, sussiste il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali sulle somme pagate "in nero" sia pure non contabilizzate.

Sono le conclusioni della Cassazione penale che si leggono nell’ordinanza n.27123 del 17 luglio scorso.

La vicenda e la condanna in primo grado

La vertenza trae origine dalla condanna dell’imputata da parte del Tribunale di Ferrara. La condanna alla legale rappresentante di due associazioni che gestivano case di accoglienza per anziani, riguarda un omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali di ritenute previdenziali e assistenziali oltre la soglia di 10.000 euro annui per gli anni 2019–2020, con sospensione condizionale confermata in appello. La Corte di appello di Bologna ha sostanzialmente confermato la responsabilità, riconoscendo il rapporto di lavoro subordinato con gli operatori delle strutture. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione contestando sia la qualificazione dei rapporti come lavoro subordinato, sostenendo trattarsi di attività volontaria, richiamando testimonianze sui “volontari” e una precedente sentenza di assoluzione che escludeva il lavoro subordinato; che la quantificazione delle ritenute omesse e il superamento della soglia di punibilità, lamentando che i calcoli si basavano su retribuzioni teoriche desunte dal CCNL e non sulle somme effettivamente corrisposte.