Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiNella previdenza forense anche gli anni con contribuzione parziale o inferiore al dovuto concorrono a formare l’anzianità contributiva e devono essere compresi nel calcolo della pensione di vecchiaia: nessuna norma ne prevede l’annullamento, mentre l’omissione incide soltanto sulla misura del trattamento, laddove abbassa la media dei redditi, e non anche sull’efficacia dell’annualità. Il regolamento della Cassa forense, che in caso di mancato versamento e prescrizione dei contributi prevede l’inefficacia nel calcolo della pensione, in sede di legittimità può essere sindacato soltanto per violazione delle regole di interpretazione contrattuale ex articolo 1362 Cc: ha infatti natura negoziale anche se è approvato con decreto ministeriale. Così la Cassazione civile, sezione lavoro, nell’ordinanza n. 23994 del 23/07/2026.

Bocciato il ricorso della Cassa forense: diventa definitiva la decisione d’appello. L’avvocato propone a suo tempo opposizione al preavviso di fermo amministrativo notificato dall’allora Equitalia per conto di Cnpaf, relativo a contributi previdenziali dell’anno 2003. Il Tribunale accoglie in parte, riducendo il fermo e dichiarando nulla la notifica della cartella per irregolarità.