Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiI prelievi di contanti in banca compiuti dell’imprenditore e le agende con la contabilità parallela ritrovate dalla Finanza nell’ispezione non bastano di per sé a provare che l’evasore fiscale abbia sostenuto anche dei costi collegati ai ricavi in nero, ad esempio pagando cash clienti e maestranze nel sommerso; costi che vanno a ridurre l’imponibile e che dunque escluderebbero la punibilità per il mancato superamento della soglia di rilevanza penale.
Stop, dunque, all’assoluzione: il ricorso del pm trova ingresso sulle imposte dirette perché i costi dedotti devono essere provati da elementi certi, il giudice deve verificare anzitutto l’esistenza degli oneri e poi l’inerenza all’attività d’impresa, mentre non risultano sufficienti semplici presunzioni o dati meramente formali. Così la Cassazione penale, sezione terza, nella sentenza n. 28469 del 27/07/2026.
Fondi pensione e Tfr: la sceltaLe nuove regole di adesione alla previdenza integrativa e le prestazioni: guida alle decisioni per lavoratori e aziendeRicorso accolto in parte
È accolto in parte il ricorso del procuratore della Repubblica presso il Tribunale dopo che il gip ha assolto il titolare di una ditta individuale dall’imputazione di omessa dichiarazione fiscale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 10/03/2000, n. 74. Mentre la censura sull’Iva è dichiarata inammissibile perché mancano argomentazioni specifiche, trova ingresso quella con cui il pm denuncia violazione di legge sulle imposte dirette: il giudice, infatti, ricostruisce i costi d’esercizio in base agli appunti manoscritti dell’imputato nei brogliacci e dei prelievi bancari, deducendoli dai ricavi: gli oneri per 17 mila euro ridurrebbero così l’imponibile sotto la soglia di punibilità di 50 mila euro.







