Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiIl vincolo triennale di permanenza sulla sede di prima assegnazione riguarda tutti i docenti neoassunti e opera indipendentemente dal canale di reclutamento attraverso il quale è avvenuta l’immissione in ruolo. Il superamento dell'anno di prova si intreccia con la disciplina della mobilità del personale. Tre anni di permanenza nella scuola di immissione in ruolo limitano gli spostamenti, ma la normativa prevede alcune deroghe per favorire il ricongiungimento familiare attraverso l'assegnazione provvisoria.

Deroghe al vincolo ed effettuazione dell'anno di prova

Le deroghe più rilevanti riguardano la presenza di figli minori di 14 anni, le situazioni tutelate dalla legge 104 e il ricongiungimento con un genitore ultrasessantacinquenne. Il docente neoassunto svolge ordinariamente il periodo di prova nella scuola assegnata al momento dell'assunzione. Il percorso si colloca nel primo anno di servizio, salvo i casi in cui la normativa consente o impone il rinvio.

Ne deriva che, se l'anno di prova si svolge regolarmente nel primo anno di servizio, non vi è la possibilità di effettuarlo in assegnazione provvisoria.