Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiDa metà luglio, per migliaia di aspiranti supplenti, la partita delle nomine è già entrata nel vivo con la compilazione dell’istanza e l’indicazione di sedi e preferenze. L’ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, regola l’assegnazione degli incarichi annuali e di quelli fino al termine delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico. Il segnale è netto: il sistema concede meno spazio ai ripensamenti, amplia gli effetti delle sanzioni e affida alla procedura informatizzata anche il compito di correggere alcune criticità emerse nelle precedenti tornate di nomina con il ripescaggio. Sullo sfondo resta l’obiettivo della continuità didattica e della copertura tempestiva delle cattedre, ma il prezzo è un quadro più vincolante per i supplenti.
Rinuncia e mancata presa di servizio
Per gli aspiranti, il punto critico resta la compilazione dell’istanza: la scelta delle sedi e delle preferenze è nelle loro mani, ma avviene comunque dentro un quadro non pienamente definito. I posti non sono conoscibili con certezza al momento della domanda: pesano, ad esempio, l’incognita delle conferme su sostegno e la composizione dei posti orario tra più scuole. Una selezione troppo ristretta può ridurre le possibilità di nomina; al contrario, un’indicazione molto ampia aumenta le occasioni di assegnazione, ma richiede la disponibilità ad accettare sedi anche meno comode o meno compatibili con le esigenze personali. Per evitare equivoci, occorre distinguere tre piani diversi: le sanzioni legate agli incarichi annuali o fino al 30 giugno attribuiti dalla procedura provinciale, le penalizzazioni più circoscritte delle convocazioni da graduatoria di istituto e il caso, molto più grave, dell’abbandono del servizio. Per gli incarichi annuali e per quelli fino al termine delle attività didattiche, rinunciare dopo l’individuazione o non prendere servizio dopo l’accettazione comporta una penalizzazione che si estende all’intero biennio. L’aspirante non potrà ricevere ulteriori nomine al 31 agosto o al 30 giugno da GAE e GPS; lo stesso effetto riguarda anche le graduatorie di istituto esclusivamente quando queste ultime vengono attivate per l'esaurimento dei posti delle GPS. Restano invece accessibili le supplenze brevi conferite dalle scuole.







