Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiScatta la truffa aggravata per la vendita dell’immobile che l’acquirente scopre gravato da abusi edilizi non sanabili. E ciò perché nel preliminare l’alienante dichiara che il villino è anteriore del 1967 - laddove le costruzioni precedenti alla legge cosiddetta “ponte” godono di una disciplina più favorevole - mentre ben sa di aver realizzato sui locali interventi senza titolo edilizio: la falsa rappresentazione della regolarità urbanistica integra il dolo specifico della truffa in quanto induce in errore l’acquirente sulla corrispondenza catastale dell’immobile. E costituisce un raggiro che consente al venditore di incassare il corrispettivo del bene affetto da vizi giuridici non eliminabili. Così la Cassazione penale, seconda sezione, nella sentenza n. 32131 del 27/08/2026.
Diventa definitiva la condanna inflitta alla venditrice del villino: sei mesi con la condizionale e la non menzione, ma soprattutto il risarcimento alle parti civili con provvisionale di oltre 29 mila euro. In primo grado scatta l’assoluzione sul rilievo che l’imputata avrebbe agito in buona fede, limitandosi a riportare nel preliminare le attestazioni del suo dante causa secondo cui l’immobile è anteriore al primo settembre 1967, data di entrata in vigore della legge 06/08/1967, n. 765, vero spartiacque nel diritto urbanistico: ha infatti esteso l’obbligo di licenza edilizia a tutto il territorio nazionale, introducendo la partecipazione dei privati agli oneri di urbanizzazione.







