Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiBonus edilizi, la fraudolenza richiede un quid pluris rispetto all'infedeltà. Come ad esempio l’aver messo in atto modalità operative tese a rendere più difficile l'accertamento dell'irregolarità o ad alterare lo svolgimento delle verifiche da parte dell’amministrazione.

La sentenza della Corte di cassazione, n. 8573 del 4 marzo 2026, intervenuta nell'ambito del contenzioso relativo al cosiddetto Bonus facciate, ha riportato l'attenzione sul ruolo delle attestazioni e della documentazione tecnica prodotta per l'accesso ai benefici fiscali. La Corte ha infatti confermato la configurabilità del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche nel caso di falsa attestazione dell'avvio dei lavori, evidenziando come l'amministrazione finanziaria sia stata indotta in errore mediante la produzione di documentazione ideologicamente falsa finalizzata all'ottenimento dello sconto in fattura e della successiva cessione del credito.

Il sistema di contrasto

La pronuncia si inserisce nel più ampio sistema di contrasto alle frodi in materia di bonus edilizi e offre l'occasione per soffermarsi su una distinzione che, pur prevista dalla disciplina, assume particolare rilievo sul piano applicativo: quella tra asseverazione infedele e asseverazione fraudolenta.