La proprietà di una casa “inidonea” a essere abitata non impedisce l’acquisto di un’altra con l’agevolazione fiscale “prima casa”, a condizione che l’abitazione inidonea non sia stata a sua volta comprata con la stessa agevolazione.

Questo è il punto della situazione sulla controversa questione della “prepossidenza” di una casa inidonea. Un punto che emerge dalla sentenza di Cassazione 24478 del 3 settembre scorso, la cui lettura induce alla convinzione che nella giurisprudenza di legittimità si sia formato un orientamento finalmente stabile e chiaro in questa intricata materia, sulla quale si discute fin da quando la Suprema corte ha iniziato a dare rilevanza all’inidoneità dell’abitazione preposseduta (con le decisioni 18128/2009 e 100/2010, commentate sul Sole 24 Ore del 12 e del 16 gennaio 2010).

La pronuncia dei giudici

La sentenza 24478/2025 si riferisce a un caso nel quale l’agevolazione prima casa era stata contestata dall’agenzia delle Entrate con riferimento all’acquisto effettuato da una persona già proprietaria (nello stesso Comune) di un’altra abitazione, composta da una sola camera da letto di 12 metri quadrati e da un soggiorno di 18 metri quadrati, reputata “inidonea” a fronte della sopravvenuta nascita di due gemelli.