Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiLa clausola “a prima richiesta” salva la banca dalla decadenza sulla fideiussione anche se è nulla la clausola che deroga all’articolo 1957 Cc, secondo cui il creditore perde il diritto di rivalersi sul fideiussore se non agisce entro sei mesi; il tutto laddove la nullità è dovuta alle intese anticoncorrenziali fra istituti di credito censurate dalla Banca d’Italia con il provvedimento del 02/05/2005 n. 55.
Con la clausola on first demand alla banca basta l’istanza stragiudiziale tempestiva per evitare la decadenza. Per le fideiussioni omnibus stipulate tra il 2002 e il 2005 la nullità delle clausole censurate - reviviscenza, sopravvivenza, deroga all’articolo 1957 Cc - si presume in base al provvedimento della Vigilanza, mentre per le garanzie specifiche stipulate fuori da quel periodo il fideiussore deve dimostrare l’esistenza di “cartello” o di una prassi concordata che ha portato all’adozione delle clausole censurate: il provvedimento di Via Nazionale può essere usato come solo elemento di prova.
Lo stabiliscono le Sezioni unite civili della Cassazione nella sentenza n. 24825 del 28/08/2026, rispondendo al rinvio pregiudiziale del tribunale di Siracusa.






