Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiNella proposta di ristrutturazione dei debiti per il consumatore può essere contenuta la moratoria fino a due anni dall’omologazione in relazione ai crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca: in tal caso scatta la sospensione del pagamento dei corrispondenti debiti e degli interessi legali; questi ultimi, tuttavia, maturano sui debiti assistiti da prelazione anche nel corso del biennio e dovranno poi essere versati con la restituzione del capitale. Così la Cassazione civile, prima sezione, nell’ordinanza n. 11676 del 29/04/2026.
Fondi pensione e Tfr: la sceltaLe nuove regole di adesione alla previdenza integrativa e le prestazioni: guida alle decisioni per lavoratori e aziendeL'interpretazione del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Bocciato il ricorso proposto dal consumatore, anche se la motivazione della Corte d’appello deve essere emendata: la Suprema corte fornisce l’interpretazione corretta della norma di cui all’articolo 67, quarto comma, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, come modificato dall’articolo 19 del decreto legislativo 13.09.2024, n. 136, il cosiddetto «correttivo ter». Fa bene la Corte territoriale a negare l’omologazione al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore perché non risulta previsto il decorso degli interessi legali per il credito ipotecario vantato dalla società specializzata nella cartolarizzazione di crediti deteriorati acquistati dalle banche. E ciò perché a partire dall’omologazione e per tutto il biennio della moratoria gli interessi maturano senza soluzione di continuità.








