Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiGli interessi maggiorati di cui al quarto comma dell’articolo 1284 Cc scattano su qualsiasi domanda di condanna al pagamento d’una somma di denaro, a prescindere dalla fonte dell’obbligazione dedotta in giudizio. L’applicazione, dunque, risulta non limitata alle obbligazioni contrattuali o di valuta ma estesa a tutte le obbligazioni pecuniarie, indipendentemente dalla natura contrattuale, legale, extracontrattuale o restitutoria. E ciò perché unitaria è la “ratio” della disposizione, vale a dire punire il ritardo nel pagamento di somme di denaro. Insomma: più tutela per i creditori e rischi di costi più elevati per i debitori. Così la Cassazione civile, sez. terza, nell’ordinanza n. 23891 del 22/07/2026.
Diventa definitiva la decisione di secondo grado in una controversia su di un contratto qualificato come assicurazione sulla vita ma che in sostanza è d’investimento finanziario. La Corte d’appello conferma la nullità per la mancata stipula del contratto quadro, data la natura finanziaria. E accogliendo il gravame incidentale condanna una delle parti al tasso maggiorato di cui all’articolo 1284, quarto comma, Cc, secondo cui, se le parti non ne hanno determinato la misura, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, mentre la decorrenza è dalla domanda giudiziale.






