Il giudicato esterno formatosi su alcune cartelle di pagamento può essere rilevato anche d’ufficio dalla Corte di Cassazione quando risulti ritualmente documentato nel giudizio di legittimità fino al quale si è protratta l’impugnativa della intimazione di pagamento successiva.

Si tratta dal principio ricavabile dall’ordinanza della Sezione V della Corte di Cassazione n. 19241/2026, depositata lo Continua a leggere l'articolo, abbonati a ItaliaOggiapprofittando della Promo Estate

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