Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiIn tema di processo tributario, è nulla per "motivazione apparente la sentenza che, nel compensare le spese a seguito di cessazione della materia del contendere, si limiti a richiamare formule generiche e di stile, "natura dell'atto", "questioni giuridiche", "principio di lealtà processuale"; e questo, senza specificare in concreto l'iter logico‑giuridico che collega tali parametri al caso esaminato, neppure mediante rinvio per relationem alla decisione di primo grado anch'essa priva di adeguata motivazione. Sono le conclusioni della Cassazione civile tributaria che si leggono nell’ordinanza n. 20207 del 16 giugno scorso.

Il caso: accertamento Tari e cessazione della materia del contendere

La concessionaria per conto del Comune di Napoli, notificava alla contribuente un avviso di accertamento Tari per l’anno 2000. La contribuente impugnava l’atto deducendo che la medesima pretesa impositiva era già stata avanzata dal Comune con un precedente avviso di pagamento, autonomamente impugnato e poi definito tramite condono; nonostante un’istanza di autotutela, la concessionaria aveva emesso il nuovo avviso e lo aveva annullato solo dopo il ricorso.