Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiLa corsa contro il calendario non giustifica il sacrificio del contraddittorio. È invalido l'avviso di accertamento emesso prima che siano decorsi sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione, e l'imminenza della scadenza dei termini di decadenza non integra, da sola, quella “particolare e motivata urgenza” che consente all'ufficio di derogare alla garanzia. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l'ordinanza n. 23952 del 23/07/2026, che ha cancellato una ripresa Iva da 405 mila euro e condannato l'Agenzia delle entrate alle spese di tutti e tre i gradi di giudizio, liquidate complessivamente in oltre 38 mila euro.

La vicenda dell'accertamento e le contestazioni dell'ufficio

La vicenda nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, notificato a una società edile siciliana il 31 dicembre 2014. L'ufficio recuperava l'Iva detratta su due fatture di acconto emesse da un'altra impresa per la compravendita di un immobile ad Augusta, ritenute riferibili a operazioni inesistenti: prezzo mai corrisposto nella misura fatturata, accolli di debiti tributari non onorati, canoni di locazione mai richiesti dalla promittente venditrice, bene rimasto nella disponibilità della stessa compagine familiare, Iva a debito non versata dalla cedente a fronte del credito utilizzato dalla cessionaria.