La rettifica di un avviso di accertamento, in autotutela, non sostituisce l’atto precedentemente emanato. La revoca parziale di un precedente atto, infatti, riduce la pretesa fiscale e non comporta la cessata materia del contendere. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza 20806 del 19 giugno 2026.
Il principio espresso dalla Cassazione
Per i giudici di legitContinua a leggere l'articolo, abbonati a ItaliaOggiapprofittando della Promo Estate
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