Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiLa clausola contrattuale che indica un foro esclusivo non può modificare la competenza sulle opposizioni esecutive relative alle cartelle di pagamento. Con l’ordinanza 23/7/2026, n. 23935, la III sezione civile della Cassazione ha stabilito che il giudice territorialmente competente va individuato, in via inderogabile, nel luogo della futura esecuzione, che di regola coincide con quello in cui le cartelle sono state notificate. Il principio si colloca nel punto di intersezione tra riscossione coattiva e processo esecutivo.
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Quando il destinatario contesta il diritto del creditore di procedere all’esecuzione, ai sensi dell’articolo 615 cpc, oppure denuncia un vizio degli atti esecutivi secondo l’articolo 617, non operano liberamente i criteri ordinari di competenza né le eventuali pattuizioni sottoscritte dalle parti. Trova applicazione il forum executionis: la controversia deve essere concentrata davanti al giudice del luogo nel quale l’azione esecutiva si svolge o è destinata a svolgersi. La Cassazione valorizza il combinato disposto degli articoli 27 e 28 cpc. Il primo collega le opposizioni al luogo dell’esecuzione; il secondo sottrae tale criterio alla disponibilità negoziale delle parti. Non si tratta, dunque, di una semplice regola organizzativa che i contraenti possano sostituire con una clausola di elezione del foro, ma di un criterio funzionale posto a tutela di esigenze di ordine pubblico processuale.






