Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiIl concordato preventivo in continuità, una volta omologato, non è più nella disponibilità del debitore. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 22229/2026 (RG 5710/2025, Prima Sezione civile) che chiude una questione da anni discussa tra dottrina e prassi: se la facoltà di modificare la proposta, riconosciuta dall’art. 186-bis, comma 7, legge fallimentare, sopravviva al decreto di omologazione. La risposta è negativa, e le motivazioni interessano da vicino advisor, commissari giudiziali e ceto creditorio.
La vicenda riguarda una società ammessa a concordato preventivo in continuità diretta, con proposta omologata dal Tribunale di Nocera Inferiore con decreto del 20 giugno 2014. A distanza di anni, constatata la sopravvenuta impossibilità di dare esecuzione al piano originario, la debitrice ha depositato – a partire dal 2022 – una serie di ricorsi per ottenere la modifica delle condizioni del concordato già omologato. Il tribunale ha respinto le istanze, escludendo qualsiasi potere di modifica unilaterale post-omologa; la Corte d’appello di Salerno ha rigettato il reclamo; la Suprema Corte ha ora respinto il ricorso, fondato sull’unico motivo di violazione dell’art. 186-bis, comma 7, l.fall.






