Il concordato semplificato è fattibile e omologabile anche quando all’apertura della Composizione negoziata della crisi d’impresa (Cnc) manchino le condizioni per definire proficui accordi con i creditori e non sia individuata una concreta soluzione ai sensi dell’art. 23 Ccii (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, dlgs 14/2019). La condizione perché ciò possa attuarsi, però, è il rispettContinua a leggere l'articolo, abbonati a ItaliaOggi

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