La concentrazione delle funzioni di assistenza al debitore nella gestione della crisi e di commissario giudiziale può risultare non opportuna per salvaguardare il bilanciamento dei contrapposti interessi. E’ quanto si evince dal decreto del Tribunale di Torino emesso il 22/06/2026 che ha dichiarato ammissibile la domanda e aperta la procedura di concordato minore.
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