Non occorre una specifica richiesta di omologazione della transazione fiscale diretta all’Agenzia delle entrate (Ade) secondo le forme dell’art. 88 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Ccii) e il tribunale può omologare la proposta considerando il creditore pubblico dissenziente, così applicando il c.d. meccanismo della omologazione forzosa attraverso cram down fiscale ogni qual volContinua a leggere l'articolo, abbonati a ItaliaOggi
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