Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiLa transazione fiscale prevista dall’articolo 23, comma 2-bis, del Codice della crisi consente all’imprenditore, nel corso delle trattative, di proporre alle Agenzie fiscali e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari e dei relativi accessori. Alla proposta devono essere allegate l’attestazione di convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e la relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali.
L'importanza della fattibilità nel piano di risanamento
Ma il confronto con l’alternativa liquidatoria non esaurisce l’istruttoria.
Una percentuale può essere superiore al realizzo stimato in liquidazione e, nello stesso tempo, risultare irrealizzabile se il Piano non è capace di generare la cassa necessaria. La convenienza priva di fattibilità resta un valore teorico; la fattibilità priva di scenari avversi resta un’affermazione non verificata. Sono le considerazioni emerse dalla lettura della circolare 5/E dell’Agenzia delle entrate, del 16 luglio 2026, sul Codice della crisi di impresa.
La prudenza non si autocertifica negli scenari di crisi






