Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiLa transazione con il fisco ai sensi dell’art. 23 comma 2 bis del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (dlgs 14/2019, Ccii) richiede due professionisti differenti: uno che attesti la convenienza della proposta e uno che attesti la veridicità dei dati aziendali. Ed anzi sarebbe opportuno che vi sia una terza valutazione sulla fattibilità del piano, ancorché non attestata.

L’Agenzia delle entrate (Ade) sceglie la via dura per giungere all’accordo con i contribuenti in crisi. Le condizioni, infatti, le ora l’amministrazione finanziaria con la circolare n. 5/4 del 16 luglio scorso. Tutto si ritrova adesso nel nuovo documento pubblicato nella versione definitiva e che riguarda la prima parte della circolare, già posta in pubblica consultazione il 15 aprile scorso (si veda ItaliaOggi del 16 aprile), dedicata all’inquadramento e approfondimento dei nuovi istituti del Ccii (Parte I), che affronta la Composizione negoziata della crisi d’impresa (artt. 12 e ss., Cnc), il concordato semplificato del la liquidazione del patrimonio (cslp), la segnalazione per l’anticipata emersione della crisi e gli strumenti di regolazione della crisi quale il Piano i ristrutturazione soggetto ad omologazione (Pro), nonché le disposizioni relative ai gruppi di imprese.