Non sono applicabili retroattivamente sia la nuova definizione di credito inesistente che la decadenza all’ottavo anno successivo all’utilizzo del credito, anche non spettante, introdotta dal comma 1-bis dell’art. P.R. n. 600/1973. Sono le conclusioni che derivano dal dispositivo n. 482/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di Cagliari (sez. 2), che ha accolto il ricorso di un contribuente, ed Continua a leggere l'articolo, abbonati a ItaliaOggiapprofittando della Promo Estate

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