Le amministrazioni comunali possono procedere senza indugio all'assegnazione delle nuove concessioni demaniali marittime tramite procedure competitive, senza che le proroghe legislative nazionali o la mancata definizione ministeriale degli indennizzi possano bloccare i bandi.
È questo l'orientamento che emerge dal parere n. 6539 del 18 agosto 2026 con cui la Settima Sezione del Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da un operatore balneare contro il Comune di Zoagli, confermando la legittimità delle procedure di gara avviate dall'ente ligure. La decisione offre nuovi chiarimenti sul rapporto tra disciplina nazionale e diritto dell'Unione europea e fornisce indicazioni destinate ad avere ricadute sull'intero comparto delle concessioni balneari.
Uno dei punti centrali riguarda la sorte delle concessioni esistenti. Secondo il Consiglio di Stato, i titoli già interessati negli anni da una serie di proroghe hanno esaurito la propria efficacia il 31 dicembre 2023. Da ciò deriva che eventuali ulteriori rinvii automatici e generalizzati non possono trovare applicazione quando risultano in contrasto con i principi europei affermati dalla direttiva Bolkestein e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Un contrasto che, secondo i giudici, impone la disapplicazione delle norme interne incompatibili sia da parte dei giudici sia delle stesse amministrazioni.






