Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiNon basta che la fattura falsa sia annotata nelle scritture contabili della società e utilizzata nella denuncia fiscale a far scattare a carico dell’imprenditore la condanna per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Manca, infatti, la prova dell’elemento soggettivo del reato, vale a dire il dolo di evadere le imposte, che non può essere desunta da meri elementi tipici della fattispecie come l’annotazione contabile e l’uso in dichiarazione; conta, invece, la condotta successiva laddove il legale rappresentante della società aderisce a un accertamento del fisco e provvede a pagamenti parziali del debito tributario.

Così la Cassazione penale, sezione terza, nella sentenza n. 31782 depositata il 24 agosto 2026.

Rilievi logici

È accolto uno dei motivi di ricorso dell’imputato, condannato in appello a un anno di reclusione col riconoscimento delle attenuanti generiche (in primo grado era stata irrogata una pena di un anno e sei mesi). Trova ingresso la censura secondo cui i giudici di merito hanno erroneamente sovrapposto la consapevolezza dell’inesistenza della prestazione al dolo specifico di evasione. Coglie nel segno la difesa, in particolare, quando lamenta che la Corte d’appello non ha risposto ai propri rilievi sul piano logico: l’imprenditore aveva già accettato un accertamento fiscale di oltre 300 mila euro, legato a un’altra società per somministrazione illecita di manodopera, mentre la fattura contestata nel processo penale, emessa da una diversa azienda, ammonta a 70 mila euro più Iva e avrebbe generato un risparmio più modesto: non ha senso che il contribuente cerchi di evadere un importo minore se contemporaneamente accetta di pagare all’erario una somma maggiore. Insomma: la condotta successiva al fatto pesa e il giudice di secondo grado non l’ha analizzata in modo sufficiente.