Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiL’attestazione non veritiera, in un verbale di consiglio di classe, relativa alla presenza dei partecipanti può integrare un falso in atto pubblico, poiché il verbale costituisce atto interno di un procedimento amministrativo e le presenze rappresentano requisiti formali necessari dell’attestazione; tuttavia, la responsabilità richiede la prova effettiva della consapevolezza della falsità, non essendo sufficiente la sola difformità oggettiva tra verbale e realtà né essendo punibile il falso colposo. Lo ha affermato la V Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 25509 del 10 luglio 2025.
Il caso e le vicende giudiziarie
Il caso trae origine dalla denuncia della mamma di un alunno della classe Prima L di una Scuola media, la quale aveva chiesto l'accesso agli atti scolastici relativi alla posizione del figlio, perché lamentava una condotta penalizzante nei suoi confronti da parte del corpo docente. Dalla visione di tali atti era emerso che una, docente della classe con il ruolo di coordinatrice, in un verbale, risultava, al tempo stesso, assente giustificata e firmataria del verbale nella sua qualità, come se invece fosse stata presente. La preside aveva avviato il procedimento disciplinare sanzionando la docente con l'ammonimento, ma non ha sporto denuncia, fidando nel fatto che le persone direttamente coinvolte - una docente (segretaria di classe), la cui firma era stata apposta falsamente, e la mamma dell’alunno - le avevano assicurato che avrebbero provveduto loro. Su tali basi, il giudice di primo grado ha ritenuto di assolvere l'imputata perché il fatto non sussiste.







