Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenuti«Il fatto non sussiste». È assolto il professionista che all’atto dell’iscrizione all’Ordine autocertifica di non aver riportato mai condanne penali, mentre in passato ha patteggiato una condanna. Il falso ideologico risulta escluso perché la sentenza di patteggiamento, per quanto equiparata a quella di condanna, non implica l’accertamento della responsabilità penale dell’imputato. E soprattutto, se la pena è sotto i due anni di reclusione, il reato e ogni effetto penale si estinguono se nei cinque anni successivi l’interessato non compie nuovi reati della stessa indole: in tal caso manca l’oggettiva falsità della dichiarazione prim’ancora dell’elemento soggettivo del delitto di cui all’articolo 483, comma primo, Cp. Così la Cassazione penale, sezione quinta, nella sentenza n. 29073 del 30/07/2026.

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Accolto il ricorso dell’imputato, condannato in appello per falso ideologico del privato in atto pubblico: la Suprema corte cassa senza rinvio. Nell’autocertificazione richiesta per iscriversi all’Ordine, nel luglio 2018, il medico non riporta di aver patteggiato una pena per appropriazione indebita: reato commesso nel 2000, sentenza divenuta definitiva a fine 2004.